LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 257
 
1. La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall' articolo 4 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - così come integrata dall' articolo 1, secondo comma della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57 - e dall' articolo 6, secondo comma, della legge 3 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alle Direzioni regionali ed ai Servizi autonomi secondo le competenze determinate dalla presente legge.
2. Con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1988 ed al bilancio pluriennale 1988-1990.