LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 24
 
1. Il Presidente della Regione svolge le attribuzioni previste al capo VI dello Statuto speciale di autonomia e dalla legge regionale 17/2007 .
2. Con particolare riguardo all'ordinamento e all'organizzazione dell'Amministrazione regionale:
a) presiede al funzionamento delle Direzioni centrali, degli Uffici e dei Servizi della Presidenza, curando la trattazione degli affari di competenza delle strutture medesime;
b) cura la trattazione degli affari di competenza delle Direzioni centrali cui non vengono preposti Assessori.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2013