LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 26
 Acquisto di battipista
(programma 3.5.3.)
1. Per le finalità previste alla lettera e) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 9009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8927 dello stato di previsione precitato corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 3 febbraio 1988.