LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 
1. Alla copertura della spesa di lire 18.415.100.000 - relativa all' anno 1988 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (art. 2 - lire 15.505.100.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con i successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21 (lire 2.910 milioni), si provvede:
a) per lire 8.075 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 7.191.100.000, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 750 - lire 1.700 milioni, di cui lire 500 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 3 febbraio 1988;
- capitolo 932 - lire 1.450 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988;
- capitolo 933 - lire 541.600.000 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 3 febbraio 1988;
- capitolo 934 - lire 1.900 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 5 del 16 febbraio 1988;
- capitolo 2814 - lire 1.000 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988;
- capitolo 7055 - lire 100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 128 del 4 marzo 1988;
- capitolo 7164 - lire 499.500.000, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988;
c) per le restanti lire 3.149 milioni, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 23 marzo 1988, rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. 3384 del 10 giugno 1988.

2. Alla copertura della maggior spesa di lire 1.050 milioni per l' anno 1989 previste dagli articoli 13 e 18, si provvede con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).
3. Alla copertura della maggior spesa di lire 50 milioni per l' anno 1990 previste dall' articolo 13, si provvede con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).