LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1988, n. 52

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII il capitolo 9314 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione << Anticipazioni ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell' articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal Titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonché ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a società edilizie cooperative successivamente messe in stato di liquidazione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 9314 potranno venir iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9314 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
6. Per il rientro delle anticipazioni previsto dall' articolo 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito - << per memoria >> al Titolo IV - Categoria 4.3 - il capitolo 1538 (4.3.6.) con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell' articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal Titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonché ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a società edilizie cooperative successivamente messe in stato di liquidazione >>.
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1538 dell' entrata.