LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1988, n. 52

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1988
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
1. In deroga al limite fissato dall' articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere prorogata, fino al limite massimo di anni 15, su istanza motivata del Comune interessato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, nel quale potranno altresì essere prorogati i termini entro i quali dovranno essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.