LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  13/06/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 6
 
1. In via d' interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si intendono pensionabili anche le indennità dirigenziali che spettano ai sostituti dei Direttori regionali, dei Direttori degli enti regionali, dei Direttori di servizio, in caso di assenza od impedimento del titolare.