LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 56
 
1. Nell' ambito delle Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi aventi strutture dipendenti dislocate in località diverse del territorio regionale, il Direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo competente, può, in relazione a particolari aggravi dei carichi di lavoro connessi ai programmi di attività della Direzione medesima, affidare il lavoro di istruzione di determinate pratiche anche a strutture non competenti per territorio o per materia della Direzione regionale, Ente regionale o Servizio autonomo medesimo.
2. Per lo svolgimento di attività di analisi, preparatorie o ripetitive, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, attraverso apposite convenzioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale, sentito il Consiglio di amministrazione, di Enti pubblici o privati in possesso dei necessari requisiti.
3. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 20/1996
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 31/1997