LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1988, n. 44

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1988
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 35
 
1.
Dopo l' articolo 113 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:
<< Art. 113 bis
 
1. Il lavoro straordinario può essere autorizzato solo per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non può essere utilizzato come fattore di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell' orario di lavoro.
2. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare stati di emergenza dichiarati tali ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, può essere autorizzato previo confronto con le rappresentanze sindacali e non concorre né ai limiti individuali, né al monte ore complessivo annualmente fissato d' intesa con le rappresentanze sindacali. >>.