LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1988, n. 37

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1988
Materia:
220.02 - Commercio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 45
 
1.
L' articolo 113 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 113
 Erogazione anticipata dei contributi
1. L' erogazione dei contributi concessi ai sensi dei precedenti articoli 85, 88, 89 e 90 può aver luogo, su istanza degli operatori, anche prima della scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori nonché del contratto condizionato di mutuo stipulato con istituto di credito o ente autorizzato per importo corrispondente o maggiore a quello per cui viene concesso il contributo. Non spetta l' erogazione anticipata della semestralità di contributo nel semestre di scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo.
2. Nel caso in cui si abbia erogazione anticipata del contributo regionale ai sensi del comma 1, fermo restando che la durata del contributo non può essere superiore a quella del mutuo stesso, nel periodo finale di ammortamento del mutuo resta a carico del mutuatario l' intera rata di rimborso comprensiva anche della parte non più coperta dal contributo.
3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli IACP - fermo restando che gli oneri di prefinanziamento e/o preammortamento del mutuo sono a carico dell' operatore - in sede di stipulazione delle convenzioni si deve tener conto dei benefici conseguenti all' anticipata erogazione delle semestralità di contributo ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.
4. L' anticipata erogazione non può eccedere sei semestralità di contributo. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.