LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1988
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 9
 Funzionamento della Commissione comunale
per la prevenzione di rischi da valanga
1. Nei comuni con territori ubicati a quote superiori ad 800 metri le ordinanze di cui agli articoli 7 e 8 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito - salvi i casi di urgenza - il parere di apposita Commissione di comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da caduta di valanghe.
2. Della suddetta Commissione, da costituirsi con delibera del Consiglio comunale, fanno parte il funzionario preposto all' Ufficio tecnico comunale, il responsabile della Stazione forestale competente per territorio, la guardia boschiva comunale qualora sussista il posto nell' organico del Comune, un rappresentante designato in via continuativa dalle associazioni o società sportive, alpinistiche o di soccorso alpino o dalle scuole di sci aventi sede nel Comune territorialmente interessato o, in mancanza, nei Comuni contigui della valle sempre territorialmente interessata.
3. I componenti della Commissione come sopra individuati non possono essere in numero inferiore a tre né superiore a cinque.
4. I componenti non di diritto restano in carica per un triennio ed hanno titolo a una medaglia di presenza ed ai rimborsi spese nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti leggi per le analoghe Commissioni comunali; nell' esercizio delle loro funzioni i medesimi devono essere coperti con opportuna assicurazione da danni alle persone o a cose di rispettiva proprietà, a cura e spese dell' Amministrazione comunale.
5. Detta assicurazione considera l' arco stagionale in rischio di valanghe.