LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1988
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 4
 Opere di difesa e prevenzione
dai pericoli di valanghe
1. A prescindere dalle previsioni e norme urbanistiche, è consentita la costruzione di opere di difesa e prevenzione dai pericoli delle valanghe, salvi i nullaosta, le concessioni e le autorizzazioni prescritte dalle leggi dello Stato o della Regione.
2. Quando ricorrano i presupposti della urgenza e dello stato di necessità, è in ogni caso consentita l' esecuzione di opere di difesa o prevenzione da pericoli di valanghe a carattere provvisorio, salvo il contestuale avvio delle pratiche per ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi per la costruzione delle opere definitive.