LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1988
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 3
 (Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga)
1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000.
2. La CLPV è approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale.
4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosità molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell' articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Note:
1Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 28/2017