LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Rideterminazione di quote annuali
Art. 77
 Opere pubbliche
(programmi 0.6.3., 1.1.1. e 2.3.8.)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. La spesa di lire 6.000 milioni, rideterminata per l' anno 1988 con l' articolo 52, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1988, autorizzata con l' articolo 32, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1988
Art. 78
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
1. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 48, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
2. La spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per l' anno 1989 con l' articolo 41, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. La spesa di lire 4.000 milioni, autorizzata per l' anno 1988 con l' articolo 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, si intende autorizzata per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
4. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, autorizzata con l' articolo 40, comma 4, lettera c), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, si intende autorizzata per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
5. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 40, comma 4, lettera b), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 79
 Opere di bonifica
(programma 3.1.1.)
1. La spesa complessiva di lire 11.500 milioni, rideterminata per gli anni 1988 e 1989 dall' articolo 54, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene modificata in lire 1.000 milioni per l' anno 1988, lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 7.500 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
2. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l' anno 1988 dall' articolo 48, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.