LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 35
 Consorzi di produzione agricola
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 36
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, comma 2, della precitata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 37
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7464 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. 
( ABROGATO )
(4)
7. 
( ABROGATO )
(5)
8. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 38
 Opere di bonifica
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.