LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 INTERVENTO NEL SETTORE
DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 20
 Strutture ospedaliere
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 21 novembre 1983, n. 81, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 21
 Presidi di dialisi
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, come modificata con l' articolo 10, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e di lire 400 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 4880 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 22
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 23
 Funzioni socio - assistenziali
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1988, e di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 5204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della formazione professionale e della cultura
Art. 24
 Edilizia scolastica
(programma 2.3.1.)
1. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l' articolo 45 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono ridotte di lire 166 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005.
2. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 416 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 416 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
4. L' onere complessivo di lire 1.248 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dal Capo I, articolo 6, della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
7. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 25
 Diritto allo studio
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte con la maggior entrata di pari importo prevista al capitolo 1061 dello stato di previsione dell' entrata dei precitati bilanci.
Art. 26
 Centri di formazione professionale
(programma 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 27
 Edilizia universitaria
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 28
 Istituzioni culturali
(programma 2.3.8.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto per lo studio dei trasporti nell' integrazione economica europea, con sede in Trieste, all' Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei ( ICM ), con sede in Gorizia ed all' Associazione << Pro - Pordenone >>, con sede in Pordenone, contributi straordinari, fino al 100%% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisizione, il completamento, la sistemazione e l' ammodernamento delle rispettive sedi e dei relativi arredi.
2. I contributi saranno concessi sulla base dei preventivi sommari di spesa presentati dagli istituti di cui al comma 1 e verranno erogati in via anticipata ed in un' unica soluzione. Gli Istituti beneficiari sono tenuti, a pena di decadenza del beneficio, con conseguente obbligo di restituire le somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del contributo erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
3. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 29
 Istituzioni scientifiche
(programmi 2.3.3. e 2.3.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
5. 
( ABROGATO )
(1)
6. 
( ABROGATO )
(2)
7. La spesa derivante dall' applicazione del comma 5 fa carico per complessive lire 300 milioni al capitolo 5838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5838 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 30
 Beni culturali
(programmi 1.2.5. e 2.3.6.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni al 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al fine di consentire l' esecuzione dei lavori necessari alla conservazione e manutenzione del complesso monumentale della Cattedrale di S. Giusto in Trieste, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente proprietario un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1988.
6. Il finanziamento sarà concesso ed erogato con le modalità di cui all' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53.
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1988 e 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
9. Il predetto onere di lire 220 milioni fa carico al capitolo 6064 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 31
 Servizi bibliotecari, museali ed archivistici
(programma 2.3.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e lire 80 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 200 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, ed iscritte sul capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono ridotte di lire 111.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005.
4. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 311.200.000.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 311.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
6. L' onere complessivo di lire 933.600.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 32
 Edilizia teatrale
(programma 2.3.8.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
CAPO III
 Interventi in materia di tempo libero
Art. 33
 Iniziative speciali a favore dei militari di leva
(programma 2.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 34
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, un limite d' impegno di lire 800 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dell' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Per le finalità previste dal combinato disposto dell' articolo 3, comma 1, lettera a), e del comma 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.