LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 2
 Edilizia agevolata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 9.500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 9.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 28.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni al 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 3
 Edilizia convenzionata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 12.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 4
 Recupero edilizio
(programma 1.2.5.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 13, lettere b), c) e d), e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1989 e lire 400 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 5
 Salvaguardia dei centri storici
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6
 Acquisto obbligazioni della Sezione autonoma
del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia
(programma 3.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 6.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano rimunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, è finalizzata al finanziamento del settore dell' edilizia abitativa.
3. L' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Cassa di risparmio di Gorizia apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto al presente articolo.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
5. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 7
 Edilizia rurale
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO II
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
 Acquedotti e fognature
(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere acquedottistiche necessarie ad assicurare l' alimentazione idropotabile nella zona del Basso Friuli ed il rifacimento e potenziamento delle opere di presa ed adduttrici del Musi - sorgenti del Torre. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 2826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 1/1990
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 82, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 10
 Smaltimento rifiuti
(programma 1.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Per le finalità previste dagli articoli 5, comma 1, lettera h), 25, commi 2 e 3, 26, comma 3, e 27 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 11
 Edilizia pubblica
(programma 1.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. 
( ABROGATO )
(1)
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 200 milioni per l' anno 1988;
- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997;
- lire 200 milioni per l' anno 1998.

9. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 12
 Edilizia di interesse pubblico
(programmi 1.2.5. e 1.2.6.)
1. Per le finalità previste dal comma 2 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dal comma 3 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 300 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
9. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 13
 Parchi urbani e verde attrezzato
(programma 1.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 2391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto
Art. 15

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
 Direzione lavori
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto con il comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori delle sistemazioni idraulico - forestali
e della forestazione
Art. 18
 Sistemazioni idraulico - forestali
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, commi 1 e 2, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 4162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 19
 Incremento della produzione legnosa
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.