LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 81
 Opere pubbliche
(programmi 1.2.2., 1.2.4. e 1.6.1.)
1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni per l' anno 1988, autorizzati con l' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 14.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
b) lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
c) lire 5.000 milioni, autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni, autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 8, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.