LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 76
 Manutenzione opere realizzate dagli Enti soppressi
(programma 0.6.1.)
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, fino al termine di cui al comma 1, l' onere finanziario necessario per le opere di manutenzione straordinaria di carattere conservativo degli edifici di culto a suo tempo realizzati nei compendi immobiliari già in proprietà e comunque gestiti dagli enti soppressi di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
3. Per l' erogazione del finanziamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
4. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
6. Per le finalità di cui all' articolo 34, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, a proprio carico, in attesa che vi provvedano le competenti Amministrazioni statali, gli oneri per il pagamento delle somme dalle stesse ancora ad ogni titolo dovute a fronte dei mutui contratti dagli enti soppressi di cui al citato articolo 34 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, richieste dagli istituti creditori per la liberazione delle ipoteche.
7. I pagamenti di cui al comma 6 potranno essere disposti a valere sulle aperture di credito di cui all' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, modificato dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 6 fanno carico al capitolo 1271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.