LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 73
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1988 il recupero di pari importo - ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 - sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.