LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 70
 Comunità montane
(programmi 0.7.1. e 2.3.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.