LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/05/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 46
 Finanziamento straordinario
allo IACP di Tolmezzo
(programma 1.1.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1988 al Comune di Enemonzo per la realizzazione nel Comune stesso degli interventi necessari alla ricostruzione in sito geologicamente idoneo di unità abitative in sostituzione di immobili colpiti da ordinanze di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976.
2. Per l' erogazione del finanziamento, nonché per l' attuazione egli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 2635 (2.1.238.3.07.26.) con la denominazione: << Contributo straordinario all' Istituto autonomo per le case popolari di Tolmezzo per la realizzazione nel Comune di Enemonzo degli interventi necessari alla ricostruzione in sito geologicamente idoneo di unità abitative in sostituzione di immobili colpiti da ordinanze di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1988.
4. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
5. Sul precitato capitolo 2635 potranno venir iscritti ulteriori stanziamenti con le procedure previste dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 64/1988
2Comma 2 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 64/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 117, L. R. 50/1990