LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 42
 Terme di Grado
(programma 3.5.3.)
1. Nel quadro delle finalità e con le modalità previste dalla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Grado ed Aquileia un contributo straordinario di lire 2.000 milioni per i lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento termale di Grado, ivi compreso il rinnovo ed il potenziamento degli arredi ed attrezzature.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessive di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.5.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 9033 (2.1.238.5.10.13.) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Grado ed Aquileia per l' ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento termale di Grado >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso, in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 37/1992