LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/05/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 16
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1988.
3. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988 un limite d' impegno di lire 350 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
5. L' onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi della regione, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle Opere universitarie, contributi in conto capitale in misura non superiore all' 80%% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie.
8. Per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 7 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10, lettera b), e 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, - alla Rubrica n. 19 - programma 2.5.1. - spese d' investimento - categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6543 (2.1.238.5.08.09) con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Università degli studi, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle Opere universitarie per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento d' impianti sportivi >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.