LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 8
 
1. In via di interpretazione autentica, la predisposizione della variante di ricognizione e di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, prevista dall' articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, già adottata o da adottarsi, e altresì effettuata in adeguamento al Piano urbanistico regionale generale, rimane soggetta alla procedura prevista al Titolo II, Capo II, della suddetta legge regionale.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 170, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 10
 
1.
All' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, sono aggiunti i seguenti quarto, quinto e sesto commi:
<< Qualora per l' azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell' intervento indicato al secondo comma del presente articolo, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l' importo determinato in applicazione del successivo articolo 46, terzo comma, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo III, restano a carico dell' Amministrazione regionale nella misura dell' ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto secondo comma.
Il rimanente venti per cento è posto a carico dell' assegnatario interessato.
Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonché sulla parte di spesa, determinata ai sensi del citato articolo 46, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale. >>.

Art. 11
 
1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni novanta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore degli eredi conviventi, alla data degli eventi sismici, con il proprietario originario dell' immobile distrutto o demolito, sempreché non risultino essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare proprietari di altro alloggio adeguato. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
2. Trovano applicazione i commi terzo e quarto dell' articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12
 
1. All' articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dopo le parole << previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43 >> sono aggiunte le parole << ed i contributi sono concessi, in via di sanatoria, con riguardo agli indici dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori. >>.
Art. 13
 
1. Sono fatti salvi i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell' articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dal precedente articolo 12.
Art. 14
 
1. Sono ammessi ai benefici di cui all' articolo 46 delle legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i soggetti considerati dall' articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è disposta in favore dei soli soggetti titolari delle domande utilmente presentate, ai sensi dell' articolo 51 della citata legge regionale n. 63 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che, a tale data, non risultino ancora definite con l' emissione del provvedimento di concessione.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, nonché a quelli di cui all' articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono altresì riconosciuti i contributi ventennali costanti previsti dall' articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, sugli incrementi dei parametri di superficie.
4. I benefici di cui ai commi 1 e 3 sono estesi, alle stesse condizioni, a favore del coniuge convivente dei soggetti di cui all' articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
Art. 15
 
1. In caso di decesso dei soggetti considerati dal penultimo comma dell' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e modificato dall' articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, la domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dall' articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, nonché quelli previsti dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, può essere presentata dai soggetti di cui all' articolo 42, quinto comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, nell' ordine ed alle condizioni ivi previste.
2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il decesso sia avvenuto dopo gli eventi sismici e prima della data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 79, comma 1, L. R. 50/1990
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 16
 
1. All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall' articolo 21 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole << per un decennio >> sono sostituite dalle parole << fino al 31 dicembre 1989. >>.
2. Alle domande di contributo, la cui validità risulti cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è conferita nuova validità fino al 31 dicembre 1989.
Art. 17
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione della non proprietà o della non titolarità di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa in capo agli interessi si intende riferita a quelle ubicate sul territorio nazionale.
Art. 18
 
1. All' articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << primo, secondo e quarto comma >> nonché le parole << eccezion fatta per il terzo comma >> sono soppresse.
2. I provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità al citato articolo 60 della legge regionale n. 63 del 1977, così come modificato dal comma 1, sono sanati a tutti gli effetti.
Art. 19
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 64 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Tuttavia, qualora i componenti del nucleo familiare di nuova formazione siano stati considerati, ai fini contributivi, tra i componenti del nucleo familiare originario, è effettuata, in sede di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 49, la detrazione di un importo pari alla differenza fra il contributo concesso all' originario nucleo familiare e quello che sarebbe spettato allo stesso nucleo senza il componente od i componenti staccatisi. >>.

Art. 20
 
1. Per gli alloggi costruiti con il contributo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle aree comprese nell' ambito dei piani di zona adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sulle aree individuate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione i limiti alle facoltà di alienazione e di locazione disposti dall' articolo 35 della citata legge n. 865 del 1971.
Art. 21
 
1.
All' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente ottavo:
<< I Comuni sono altresì autorizzati ad acquistare in proprietà, per le medesime finalità di cui al precedente comma, edifici già destinati ad attività produttiva o ad uso misto, eventualmente da ristrutturare ed adattare a scopi abitativi. >>.

2. Al decimo comma dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << di cui al precedente terzo comma >> sono sostituite dalle parole << di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma >>.
3. Al dodicesimo comma dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola << nono >> è sostituita dalla parola << decimo >>.
Art. 22
 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, nei casi di acquisto di edifici di civile abitazione da parte degli Istituti autonomi case popolari ai sensi dell' articolo 68, undicesimo comma, della medesima legge regionale, così come da ultimo modificato dall' articolo 21 della presente legge, si prescinde dagli indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, di cui all' articolo 72, secondo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, e si ha riguardo alla spesa necessaria per l' acquisto dell' edificio e per l' eventuale sua ultimazione o ristrutturazione, nonché alle spese generali, tecniche e di collaudo.
Art. 23
 
1. All' ultimo comma dell' articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << dietro presentazione del certificato di ultimazione dei lavori; >> sono sostituite dalle seguenti: << dopo l' accertamento da parte della Segreteria generale straordinaria dell' avvenuta esecuzione di almeno il settanta per cento dei lavori previsti in progetto; >>.
Art. 24
 
1. Il quarto comma dell' articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.
2. I programmi degli interventi approvati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in difformità della soppressa disposizione sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 25
 
1. Al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << sette per cento >> sono sostituite dalle parole << dieci per cento >>.
Art. 26
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di finanziamento per spese generali e di collaudo ivi prevista si intende riferita a tutte le opere pubbliche, di pubblico interesse o di interesse collettivo finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria.