LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 96
 
1. I compensi dovuti ai professionisti per l' attività da essi eventualmente svolta ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge e prima del conferimento del formale incarico, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della citata legge regionale n. 53 del 1984.
2. Gli atti e gli elaborati prodotti nello svolgimento dell' attività di cui al comma 1 sono fatti validi a tutti gli effetti.