LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 86
 
1. Non si dà luogo alla declaratoria di decadenza nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui alle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, e 20 giugno 1977, n. 30 - limitatamente ai contributi concessi ai sensi del Capo III, sulla base del verbale di accertamento - che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano portato a compimento i lavori oltre i termini utili fissati dal Sindaco nella relativa autorizzazione ovvero che alla medesima data non abbiano dato inizio agli stessi.
2. L' erogazione della rata di saldo del contributo può essere disposta eventualmente anche a favore degli eredi del titolare originario, subordinatamente all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori autorizzati.
3. Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi richiamati al comma 1 siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli interessati abbiano portato a compimento i relativi lavori di riparazione, il Comune provvede, su istanza degli interessati ovvero d' ufficio, all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi determinandone le relative spese. Al soggetto beneficiario o ai suoi eredi viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo entro il limite indicato nel verbale di accertamento; con lo stesso provvedimento il contributo viene revocato proporzionalmente ai lavori autorizzati e non eseguiti.
3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 3, ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori, di ripartizione, la quota di contributo da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi è revocata la residua quota di contributo non ancora erogata alla predetta data.
4. Nel caso, peraltro, che i termini di cui al comma 3 siano inutilmente scaduti prima dell' entrata in vigore della presente legge, senza che gli interessati abbiano dato inizio ai lavori di riparazione risultanti dal verbale di accertamento dei danni, il Sindaco può, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, autorizzare l' esecuzione dei lavori stessi, ai sensi dell' articolo 22, ultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, fissando a tal fine nuovi termini e disponendo, contestualmente, la conferma dei contributi già assentiti.
5. Limitatamente ai casi in cui alla notifica del verbale di accertamento dei danni non abbia fatto seguito il rilascio della autorizzazione sindacale ad eseguire i lavori di riparazione con il contributo regionale, gli interessati che abbiano nondimeno dichiarato al Comune, immediatamente dopo la suddetta notifica, la volontà di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento, riservandosi di dar inizio ai lavori in un momento successivo, possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per ottenere i contributi di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 50/1990