LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 79
 
1. L' Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il graduale smantellamento delle abitazioni prefabbricate esistenti nelle zone terremotate e, conseguentemente, di restituire alla disponibilità dei proprietari le aree liberate dalla stesse, promuove il processo di concentrazione, in insediamenti all' uopo individuati, delle popolazioni ancora ricoverate negli alloggi provvisori.
2. A tal fine è autorizzata a finanziare la spesa sostenuta dai Comuni per gli interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi che risultassero, per usura, deterioramento, o per altri motivi, degradati o inidonei allo scopo cui sono destinati.
3. La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Segreteria generale straordinaria corredata di una relazione sulla natura ed entità dei lavori da eseguire per rendere l' alloggio idoneo all' uso che gli è proprio e di un preventivo sommario della spesa necessaria per l' esecuzione dei lavori medesimi.
4. Per le finalità del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
5. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato, in via di sanatoria, anche per gli interventi intrapresi dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, comma 1, L. R. 48/1991