LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 78
 
1. Nel quadro degli obiettivi della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 e degli interventi diretti alla ripresa delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l' acquisizione da parte dei Comuni, che ne facciano richiesta, ai fini di un loro impiego a scopi di turismo sociale o comunque di turismo minore, della aree su cui insistono manufatti che siano già stati destinati al ricovero delle popolazioni terremotate e che possiedano caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderli atti ad un utilizzo durevole.
1 bis. Per consentire una migliore funzionalità dell' insediamento turistico possono essere finanziate anche le spese di acquisizione delle aree adiacenti a quelle occupate dai manufatti, sempreché si tratti di frazioni residue di uno stesso mappale la cui estensione non superi il venticinque per cento dell' area occupata dai manufatti.
2. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo, l' attitudine all' impiego suindicato, per i predetti scopi, è determinata con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore delegato alla ricostruzione.
3. Il finanziamento per l' acquisizione delle aree è accordato al Comune per una somma non superiore al valore di mercato delle aree interessate.
4. Alla concessione del finanziamento provvede con proprio decreto il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, dietro presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto, entro il termine perentorio di un anno dalla data del decreto di cui al comma 2 o del decreto di espropriazione nel caso in cui il vigente strumento urbanistico generale classifichi come zone turistiche le aree di insistenza dei manufatti e subordini gli interventi sulle stesse all' esigenza del piano attuativo. In presenza di comprovati motivi, il suddetto termine annuale può essere prorogato o rinnovato per eguali periodi con decreto del Segretario generale straordinario.
5. Il decreto di cui al comma 4 costituisce titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi anteriori al trasferimento della proprietà delle aree in capo al Comune.
6. Per la corresponsione delle indennità di occupazione trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45.
7. Con le stesse modalità indicate al comma 2 è ammessa al finanziamento previsto dal presente articolo anche l' eventuale acquisizione da parte dei Comuni di aree, su cui insistono i manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, già perfezionata, purché in data non anteriore di due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
8. Ferma restando l' eventuale revisione dello strumento urbanistico in vista della nuova destinazione d' uso delle aree sulle quali insistono i manufatti qui considerati, questi ultimi assumono carattere definitivo dal momento del trasferimento della proprietà e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità a prescindere dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44
8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
2Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
4Comma 8 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
5Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 2, L. R. 37/1993
6Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 3, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina del comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 37/1993
8Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 9/1994
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 40/1996
10Comma 5 interpretato da art. 138, comma 6, L. R. 13/1998