LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 75
 
1. Al fine di assicurare il completo ripristino ed il completamento dell' efficienza scolastica di alcuni edifici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione:
a) dell' edificio destinato a sede dell' Istituto tecnico - commerciale statale << G. Marchetti >>, di proprietà dell' Amministrazione provinciale di Udine ed avente sede in Gemona del Friuli, che, in seguito agli eventi sismici del 1976, venne provvisoriamente adibito ad uso di assistenza sanitaria delle popolazioni terremotate;
b) dell' edificio destinato a sede della Scuola media statale << A. Manzoni >>, di proprietà dell' Amministrazione comunale di Udine ed avente sede in Udine, danneggiato dagli eventi sismici del 1976;
c) dell' edificio destinato a sede della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.