LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 50
 
1. Il termine fissato dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall' articolo 59 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
2. In alternativa alla formale ricognizione delle aree di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, il Segretario generale straordinario è autorizzato, sulla base dei dati forniti dai Comuni interessati, con riferimento alle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate, ad emettere, di volta in volta i relativi provvedimenti ricognitivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 costituiscono titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi antecedenti alla emanazione dei predetti provvedimenti, qualora alcuna indennità ovvero soltanto una parte della stessa sia stata loro corrisposta per tali periodi.
4. Per la corresponsione delle indennità di occupazione, nonché per la rimessa in pristino delle aree considerate nel provvedimento di cui al comma 2, trova applicazione l' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, eccezion fatta per i primi due commi.
5. Sono fatti salvi i provvedimenti di ricognizione delle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.