LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
1. I benefici recati dall' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estesi in favore delle Amministrazioni comunali che, successivamente al 6 maggio 1976 e comunque non oltre quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato al loro patrimonio immobili danneggiati dal sisma per destinarli al soddisfacimento di finalità di interesse collettivo.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche quando gli immobili danneggiati dal sisma siano stati acquistati entro il 31 dicembre 1984 per essere destinati al soddisfacimento di esigenze abitative.
3. Anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei Comuni non compresi nella delimitazione attuata con il DPGR n. 1614/Pres. del 5 agosto 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, purché gli interventi di recupero statico e funzionale siano stati inseriti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel programma annuale degli interventi considerato all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
2Parole sostituite al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 37/1993
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996