LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 25

Provvedimenti a favore degli enti locali per agevolare l' accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
130.01 - Comuni e Province
420.01 - Opere pubbliche

Art. 6
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 6 - programma 0.1.4. - spese d' investimento - Categoria 2.7. - Sezione XII - il capitolo 936 (2.1.274.3.12.32.) con la denominazione << Anticipazione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi moratori da questa addebitati agli enti titolari dei rapporti di mutuo per l' esecuzione di opere pubbliche >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 550 milioni per l' anno 1988, cui si provvede con l' entrata di pari importo prevista al comma 3.
3. Per l' introito delle somme previste dall' articolo 5, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito, al Titolo IV - Categoria 4.3. il capitolo 1535 (4.3.1.) con la denominazione << Recupero delle anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti degli interessi moratori addebitati agli enti titolari di rapporti di mutuo con la Cassa medesima >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 550 milioni per l' anno 1988.