LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
150.01 - Iniziativa legislativa popolare
150.02 - Referendum

CAPO IV
 Svolgimento del referendum
Art. 14
 
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L' elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 19/1991
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
 
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.
2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
3. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari previsti dall'articolo 46 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell' ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.
6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 19/1991
2Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 7/1997
Art. 17
 
1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle allegate tabelle << A >> e << B >>; esse contengono il quesito formulato ai sensi dell' articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
2. L' elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all' elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l' ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l' ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 12, comma 1.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 19/1991
2Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 19/1991
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 19/1991
Art. 19
 
1. Presso ciascun Tribunale della regione è costituito l' ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimenti.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della circoscrizione, l' ufficio circoscrizionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, l' altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all' ufficio centrale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.
5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell' esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
Art. 20
 
1. Presso la Corte d' appello di Trieste è costituito l' ufficio centrale per il referendum popolare della Regione. Esso è composto da una sezione della Corte d' appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.
2. L' ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, facendosi assistere per l' esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d' appello, all' accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d' appello, designato dal Presidente della Corte medesima.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.
5. L' ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
6. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 7/1997
2Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 21
 
1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici circoscrizionali e all' ufficio centrale per il referendum, decide quest' ultimo, nella pubblica adunanza di cui all' articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010