Art. 20
1. Presso la Corte d' appello di Trieste è costituito l' ufficio centrale per il referendum popolare della Regione. Esso è composto da una sezione della Corte d' appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.
2. L' ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, facendosi assistere per l' esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d' appello, all' accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d' appello, designato dal Presidente della Corte medesima.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.
5. L' ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 7/1997
2Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010