LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15

Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/04/1988
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 4
 
1. Per sostenere lo svolgimento dell'attività didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione è autorizzata ad assegnare al Consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione di un anticipo nella misura dell'80 per cento del contributo stesso e il saldo è erogato ad approvazione del rendiconto dell'anno precedente. È fatto obbligo al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, nelle forme previste dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente, unitamente a copia della deliberazione dell'organo competente di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo e a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 4, L. R. 9/2010
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 68, lettera d), L. R. 11/2011
3Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 21/2013
4Comma 1 sostituito da art. 4, comma 10, L. R. 33/2015