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Legge regionale 14 marzo 1988, n. 12

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  15/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 7
 
1. L' onere di cui al precedente articolo 2 fa carico al capitolo 5201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 180 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. All' onere complessivo di lire 180 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 17 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. In relazione al disposto del precedente articolo 2, la denominazione del capitolo 5201 del precitato stato di previsione della spesa viene così modificata:
<< Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale >>.