LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 59
 Decorrenza
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, il trasferimento e la delega di funzioni, previsti dalla legge medesima decorrono:
a) dall' 1 gennaio 1989 per le attribuzioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 2, 30, 31, 34, 43, 45, comma 1, 47, 51, 52, 53, 54, comma 2, 55, comma 2, e 57;
b) dalla data di entrata in vigore delle leggi di riordino della disciplina di settore e comunque dall' 1 gennaio 1990 per le attribuzioni di cui agli articoli 33, commi 2, 3 e 4, 36, 37, 39, 41, 49 e 50;
c) per le attribuzioni di cui all' articolo 11 dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina regionale in materia di pianificazione territoriale;
d) per la attribuzione di cui alla lettera a) dell' articolo 28 relativa alla sola erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari dalla data di entrata in vigore della presente legge.