LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 42
 Autorizzazioni per le professioni turistiche
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti le autorizzazioni all' esercizio delle attività professionali turistiche ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nella predetta materia.