LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 40
 Disciplina del commercio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali.
2. Sono altresì trasferite ai Comuni le attribuzioni previste dall' articolo 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino agli stessi.
3. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica previsti dall' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
Note:
1Comma 3 aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989 con gli effetti di cui all' articolo 10 della medesima legge.