LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 29
 Attività culturali e di istruzione
1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per l' attuazione di corsi di orientamento musicale.
3. Sono esercitate altresì dalle Province le funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.
4. Sono trasferite alle Province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell' istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, << Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e altre figure sanitarie >>.
5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41.
Note:
1Comma 5 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016