LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 7
 
1. In attesa di diversa soluzione legislativa riguardante gli strumenti operativi regionali la Giunta regionale può attribuire alle Comunità montane o ai Consorzi tra le Comunità montane le funzioni riguardanti:
a) lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell' imprenditorialità locale e l' attrazione di imprenditorialità esterne;
b) la prestazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani.

2. La Giunta regionale esercita tramite la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali le funzioni relative alla promozione, all' organizzazione ed allo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo delle imprese presenti nei territori montani.