LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 6
 
1. Sulla base delle direttive di cui all' articolo 4, la Commissione di cui all' articolo 3 in sede di formazione degli accordi di programma:
a) definisce gli indirizzi attuativi per l' elaborazione di progetti specifici di valorizzazione delle risorse estrattive, forestali e agricole dei territori montani, da attuarsi in conformità alla normativa vigente nei corrispondenti settori di intervento;
b) fissa modalità attuative e forme di coordinamento operativo tra le Direzioni regionali competenti per l' attuazione degli interventi nonché tra queste ultime e gli enti regionali.

2. Le strutture regionali a competenza settoriale e gli enti regionali e controllati dalla Regione, ove preposti all' attuazione degli interventi finanziari che interessino i territori montani, assicurano la conformità degli interventi medesimi ai contenuti delle direttive e degli accordi di programma.