LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 46
 
1. All' onere complessivo di lire 34.500 milioni previsto dagli articoli 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44 e 45 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 8 miliardi corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987.
2. All' onere complessivo di lire 7.400 milioni, in termini di cassa, previsto dagli articoli 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44 e 45 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.