LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 43
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2135 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la promozione di interventi aventi per oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole, nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.