LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 42
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2134 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per l' attuazione di interventi di sostegno degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante la concessione di incentivi finanziari alle attività produttive ed ai servizi di comune interesse, di aiuti per gli investimenti collettivi e di aiuti in conto capitale per la realizzazione di impianti e l' acquisto di strutture ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.