LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 38
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:
a) a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per una spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed altri enti pubblici, per una spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono istituiti, alla Rubrica n. 23 - Programma 3.5.2. - Spese d' investimento - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) alla Categoria 2.4. il capitolo 8929 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani, di alberghi e complessi ricettivi complementari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
b) alla Categoria 2.3. il capitolo 8930 (2.1.232.5.10.24) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed altri enti pubblici per la realizzazione, nei territori montani, di alberghi e complessi ricettivi complementari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Sul precitato capitolo 8929 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.