LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 20
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, 4 maggio 1973, n. 32, 13 maggio 1975, n. 22, nonché 28 aprile 1978, n. 30, come successivamente modificate e integrate, allo scopo di favorire l' accesso al credito da parte delle imprese industriali, artigiane, commerciali e delle cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi, ubicate nei territori montani.
2. L' integrazione del << fondo rischi >> del Consorzio regionale di garanzia fidi, di cui alla citata legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, prevista dal precedente comma 1, può essere utilizzata anche per consentire l' accesso al credito a medio termine alle cooperative ubicate nei territori montani autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica.
3. Le garanzie fideiussorie sui mutui che le cooperative di cui al comma 2 assumeranno per la realizzazione di piccoli impianti idroelettrici potranno essere concesse per un importo non eccedente la spesa ritenuta ammissibile a contributo, ridotta del contributo in conto capitale eventualmente concesso.