LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 19 bis
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il settore commerciale nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Val Canale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino, Val Cosa, Val Tramontina attraverso la concessione alle imprese commerciali - ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, così come definito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 - di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulle spese di investimento per:
a) costruzione o acquisto e riattivazione di esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;
b) ammodernamento o ristrutturazione degli esercizi commerciali preesistenti, con spesa superiore ai 50 milioni.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 2, L. R. 29/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 34, L. R. 25/1999