LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 17
 
1. Per le finalità di cui alla lettera b) dell' articolo 15, la Direzione regionale del bilancio e della programmazione, in collaborazione con le Direzioni competenti predispone un progetto ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.
2. Il progetto è sottoposto alla Commissione di cui all' articolo 3, ai fini della definizione di un accordo di programma.
3. Sul progetto stesso sono inoltre sentiti i Comuni interessati.